Art. 71.

      1. L'interdizione e l'inabilitazione, già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono automaticamente revocate e il tutore e il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.
      2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero chiede la nomina dell'amministratore di sostegno con riguardo alla persona precedentemente interdetta o inabilitata. L'interessato o il coniuge o la persona stabilmente convivente o i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo possono a loro volta presentare ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno.

 

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